Due percorsi per il permesso B dopo lo statuto S: articolo 74 e caso di rigore
Differenze tra il diritto al B dopo cinque anni con statuto S e la procedura per caso di rigore.
Dopo cinque anni con lo statuto di protezione S esistono due percorsi distinti per ottenere il permesso B. Le condizioni relative al lavoro, all’indipendenza economica e alla lingua dipendono dalla base giuridica.

Primo percorso: permesso B dopo cinque anni con statuto S (art. 74 cpv. 2 LAsi)
In base all’articolo 74 capoverso 2 LAsi, chi ha soggiornato in Svizzera per cinque anni consecutivi con lo statuto S ha diritto al permesso B, finché la protezione provvisoria resta in vigore. Lo conferma la SEM.
L’ufficio cantonale della migrazione verifica le condizioni e rilascia il permesso. Per la procedura concreta rivolgetevi al vostro Cantone.
Per questo B non sono richiesti come condizioni generali un impiego, l’indipendenza economica, un certificato B1 o un’integrazione eccezionale. I requisiti del caso di rigore non valgono per l’articolo 74.
Il permesso presenta alcuni limiti:
- Lo statuto S rimane valido anche dopo l’ottenimento del B.
- Il documento indica che la persona beneficia della protezione.
- Il permesso dura un anno e può essere rinnovato.
- Il diritto di soggiorno resta legato alla durata della protezione provvisoria.
Questo B, da solo, non garantisce la permanenza in Svizzera dopo la fine dello statuto S.
Secondo percorso: permesso B per caso di rigore (art. 14 cpv. 2 LAsi)
Il caso di rigore (Härtefall) riguarda circostanze personali eccezionali. Si tratta di una procedura separata prevista dall’articolo 14 capoverso 2 LAsi. Il Cantone può rilasciare un permesso B solo con il consenso della SEM.
Secondo i chiarimenti della SEM, devono sussistere tutte le seguenti condizioni:
- La persona risiede in Svizzera ininterrottamente da almeno cinque anni dalla domanda di statuto S.
- Il suo luogo di soggiorno è sempre stato noto alle autorità.
- Una forte integrazione è accompagnata da gravi circostanze personali eccezionali.
- Non sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 capoverso 1 LStrI.
- L’identità è stata accertata secondo l’articolo 31 capoverso 2 OASA.
È necessario presentare una domanda separata all’ufficio cantonale della migrazione, corredata dai documenti giustificativi. Il lavoro, un certificato linguistico o cinque anni di soggiorno non garantiscono una risposta positiva. La SEM non prevede una soglia generale B1 specifica per questa procedura.
Confronto delle procedure
| Domanda | B secondo l’art. 74 cpv. 2 | B per caso di rigore secondo l’art. 14 cpv. 2 |
|---|---|---|
| Cinque anni di soggiorno | Ininterrotti con statuto S | Ininterrotti dalla domanda di S |
| Diritto al B se le condizioni sono soddisfatte | Sì | No, valutazione individuale |
| Impiego obbligatorio | No | Si valuta la partecipazione economica |
| Certificato B1 | Non richiesto | Nessun obbligo generale B1 |
| Circostanze personali eccezionali | Non richieste | Necessarie |
| Domanda separata per caso di rigore | No | Sì, con documenti |
| Consenso della SEM per il caso di rigore | Non necessario | Necessario |
| Legame con lo statuto S | Rimane | Secondo la decisione individuale |
Che cosa significa «ricevere automaticamente il B»?
Il diritto previsto dall’articolo 74 nasce quando le condizioni legali sono soddisfatte. Il Cantone deve comunque verificarle prima di rilasciare la tessera. Il documento non arriva automaticamente il giorno del quinto anniversario.
Chi ha ottenuto lo statuto S nella primavera del 2022 raggiungerà cinque anni nella primavera del 2027. Contano la data individuale e la continuità del soggiorno.
Diritti dopo il rilascio del B secondo l’articolo 74
Secondo la SEM:
- Lavoro: rimangono i diritti lavorativi previsti per lo statuto S.
- Aiuto sociale: permane il diritto al sostegno in caso di necessità; condizioni e importi dipendono dal Cantone.
- Viaggi in Ucraina: continuano a valere le regole dello statuto S, incluso il limite di 15 giorni per semestre. Si veda Diritti dello statuto S.
- Cambio di Cantone: si applica l’articolo 37 capoverso 2 LStrI, comprese le condizioni relative alla disoccupazione e ai motivi di revoca.
Gli altri tipi di B sono descritti in «Permesso B».
Domande frequenti
Con il rilascio del permesso C, la protezione provvisoria S cessa ai sensi dell’articolo 79 LAsi. Il permesso B secondo l’articolo 74 capoverso 2 resta invece legato alla protezione.
Non lavoro e ricevo aiuto sociale. Ho diritto al B dopo cinque anni?
Sì, se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi e la protezione provvisoria è ancora valida. L’occupazione e la rinuncia all’aiuto sociale non sono requisiti aggiuntivi. Per un caso di rigore la valutazione è diversa.
Non ho un certificato B1. Mi rifiuteranno il B?
Per l’articolo 74 il B1 non è richiesto. Nel caso di rigore la lingua è un elemento dell’integrazione, ma la SEM non stabilisce una soglia B1 generale.
Devo presentare una domanda per caso di rigore dopo cinque anni?
No. Il B legato allo statuto S è rilasciato in base all’articolo 74. Il caso di rigore richiede una domanda distinta.
Posso rimanere in Svizzera dopo la fine dello statuto S con questo B?
Questo B cessa con la protezione provvisoria. Altre eventuali basi di soggiorno devono essere valutate separatamente. Vedi Prospettive a lungo termine.
Il permesso C segue automaticamente il B?
Secondo l’articolo 74 capoverso 3 LAsi, il Cantone può concedere un permesso C dieci anni dopo il riconoscimento della protezione provvisoria. Non è un diritto automatico.
No. Per il C valgono requisiti autonomi. Maggiori dettagli in B, C e cittadinanza.