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Permesso B: che cosa significa e in cosa differisce dallo statuto S

Spiegazione del permesso B: chi può ottenerlo, quali limiti si applicano e che cosa significa un B dopo lo statuto S.

Per molte persone arrivate dall’Ucraina, il permesso B in Svizzera suona quasi come un permesso di soggiorno «normale» o come la garanzia di una vita stabile. Tanto più oggi, quando si discute sempre più spesso del futuro dello statuto S e dei possibili scenari dopo alcuni anni nel Paese.

Illustrazione che spiega il permesso B e le differenze rispetto allo statuto S.

Ma il permesso B non è uno statuto unico. Dietro la stessa tessera di plastica possono esserci situazioni giuridiche diverse: lavoro, formazione, ricongiungimento familiare, asilo, indipendenza finanziaria oppure un permesso dopo la protezione provvisoria. In questa immagine, un esempio di permesso B per cittadini di Stati terzi.

Che cos’è il permesso B

Il permesso B è un permesso di dimora temporaneo per la Svizzera. La durata di validità e le regole di proroga dipendono dal motivo del rilascio. Per esempio, il B speciale fondato sullo statuto S viene rilasciato per un anno e può essere prorogato finché lo statuto S resta in vigore e sono soddisfatti i requisiti necessari.

Questo è importante: il B non è un permesso permanente. Lo statuto permanente in Svizzera è il permesso C. La frase «ottenere un B» non dice quindi quasi nulla senza precisare in base a quale motivo il permesso è stato rilasciato.

A chi può essere rilasciato un permesso B

MotivoA chi viene rilasciatoPer quale durataQuando può cessare
Lavoro per UE/AELSCittadini UE/AELS con un contratto di lavoro di durata indeterminata o annuale.Di regola fino a 5 anni, se le condizioni sono soddisfatte.Quando viene meno il motivo del soggiorno: lavoro, mezzi finanziari o assicurazione.
Lavoro per Stati terziPersone arrivate dall’Ucraina e altri cittadini extra UE/AELS, se sono soddisfatte le rigorose condizioni di ammissione.Di regola durata limitata con proroga; dipende dalla decisione del Cantone e della SEM.Se vengono meno il lavoro o le condizioni di ammissione, in caso di infrazioni gravi o di altri motivi di rifiuto.
Ricongiungimento familiareConiugi, partner registrati e figli di cittadine e cittadini svizzeri o di titolari di determinati permessi.Di regola legato alla durata del permesso principale o al motivo familiare.Se viene meno il motivo familiare, se manca la convivenza, un’abitazione adeguata o non sono soddisfatte altre condizioni.
FormazioneStudentesse e studenti, apprendiste e apprendisti, persone in programmi di formazione.Di regola un anno con proroga fino alla normale conclusione della formazione.Se la formazione è conclusa, interrotta, modificata senza motivo o se non sono più soddisfatte le condizioni finanziarie.
Indipendenza finanziariaPersone senza attività lucrativa che possono dimostrare mezzi sufficienti e copertura assicurativa. Per UE/AELS è più semplice che per i cittadini di Stati terzi.Durata limitata con proroga, finché mezzi e assicurazione sono sufficienti.Se la persona non può più provvedere al proprio sostentamento o non dispone dell’assicurazione necessaria.
Rifugiato riconosciutoPersone alle quali la Svizzera ha concesso l’asilo.Di regola un permesso prorogabile nell’ambito della qualità di rifugiato.In casi eccezionali: se lo statuto viene riesaminato, in presenza di motivi gravi o se cambiano le condizioni giuridiche.
B fondato sullo statuto S, art. 74Persone con statuto S dopo cinque anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera; i presupposti sono verificati dal Cantone.Rilasciato per un anno e prorogabile; vale soltanto finché il Consiglio federale mantiene lo statuto S.Cessa contemporaneamente alla revoca dello statuto S. Dopo l’ottenimento di questo B lo statuto S resta in vigore.
B per caso di rigore, art. 14Persone con statuto S dopo almeno cinque anni, se sussiste un grave caso di rigore personale dovuto a un’integrazione avanzata; occorre il benestare della SEM.Nessun diritto incondizionato alla proroga; decide il Cantone tenendo conto dell’integrazione.Può non essere prorogato o essere revocato se sussistono motivi di revoca secondo l’art. 62 LStrI.

L’essenziale: il permesso B non è uno statuto unico. La stessa lettera B sulla tessera può significare durate, condizioni di proroga, diritti al lavoro e rischi diversi. Per questo conta sempre non solo la tessera in sé, ma anche il motivo per cui il permesso è stato rilasciato. Questi permessi possono anche avere un aspetto diverso. In questa immagine, un esempio di permesso B per cittadini UE/AELS.

Esempio di permesso B per cittadini UE/AELS in Svizzera.

Statuto S → permesso B: due vie diverse dopo cinque anni

In materia di diritto migratorio, statuto S e permessi di soggiorno, le spiegazioni ufficiali della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono la fonte di informazione di riferimento.

Il 9 giugno 2026 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha aggiornato le informazioni per le persone arrivate dall’Ucraina e ha pubblicato una nuova spiegazione ufficiale sulle regole di rilascio di un permesso di dimora B dopo cinque anni con lo statuto di protezione S.

La precisazione centrale: non si tratta né di un permesso B ordinario e autonomo né della revoca dello statuto S. Un simile permesso B non sostituisce né annulla lo statuto S e resta giuridicamente legato alla protezione provvisoria.

Due possibilità di ottenere un permesso B dopo cinque anni

Trascorsi i cinque anni di soggiorno con lo statuto S, per le persone arrivate dall’Ucraina possono esserci due diverse possibilità di ottenere un permesso B:

  • Permesso B fondato sullo statuto di protezione S, secondo l’articolo 74 capoverso 2 della legge sull’asilo. Per questa via la SEM indica lo statuto S e cinque anni di soggiorno ininterrotto; l’autorità cantonale della migrazione verifica i presupposti. Questo B resta legato allo statuto S.
  • Permesso B per caso di rigore, secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge sull’asilo. È una procedura individuale distinta, che richiede una domanda, prove di un’integrazione avanzata, la verifica del Cantone e il benestare della SEM.

In che cosa differiscono le due vie verso il permesso B

CriterioB fondato sullo statuto S, art. 74Caso di rigore, art. 14
Natura del meccanismoLa legge fonda un diritto dopo cinque anni; i presupposti sono verificati dal Cantone.Procedura individuale distinta; occorre il benestare della SEM.
Condizione dei cinque anniCinque anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera con lo statuto S.Almeno cinque anni di soggiorno in Svizzera con lo statuto S dalla presentazione della domanda.
IntegrazioneIn queste FAQ la SEM non indica un requisito d’integrazione a sé stante.Sono richiesti un’integrazione avanzata e un grave caso di rigore personale.
Presentazione della domandaLa SEM segnala la verifica dei presupposti da parte del Cantone, ma non descrive una procedura di presentazione distinta.La domanda va presentata personalmente all’autorità cantonale della migrazione, con i documenti giustificativi.
Rapporto con lo statuto SIl permesso B è legato allo statuto S; lo statuto S resta in vigore.In queste FAQ la SEM non precisa le conseguenze del caso di rigore sullo statuto S.
Quando non viene prorogato o cessaIl permesso è rilasciato per un anno ed è prorogato se sono rispettati i requisiti necessari. Cessa contemporaneamente alla revoca dello statuto S.Il B per caso di rigore non dà un diritto incondizionato alla proroga. Il Cantone decide sulla proroga nell’ambito del potere di apprezzamento secondo l’art. 96 LStrI e tiene conto dell’integrazione. Se sussistono motivi di revoca secondo l’art. 62 LStrI, il permesso può non essere prorogato o essere revocato.

Chi avrà diritto a questo permesso B

La SEM rinvia all’articolo 74 capoverso 2 della legge sull’asilo. Questa disposizione prevede un diritto al permesso di dimora B per le persone con statuto S che hanno vissuto ininterrottamente cinque anni in Svizzera.

Il rilascio è effettuato dall’autorità cantonale della migrazione competente dopo la verifica dei presupposti. Nelle nuove FAQ la SEM non indica per questa via requisiti supplementari riguardo a lavoro, conoscenze linguistiche, integrazione o rinuncia all’aiuto sociale.

La legge fonda un diritto a ottenere il permesso B, non il suo rilascio automatico. L’autorità cantonale della migrazione competente verifica sempre i presupposti. Nelle stesse FAQ la SEM non dettaglia però un ulteriore elenco di tali presupposti. Il permesso rilasciato resta legato allo statuto S.

Dopo l’ottenimento del B lo statuto S resta in vigore

La SEM lo indica espressamente: il permesso B non sostituisce né annulla lo statuto di protezione S. Nel permesso B viene annotato che il titolare o la titolare è riconosciuto come persona bisognosa di protezione.

Il permesso sarà rilasciato per un anno con possibilità di proroga. Sarà valido soltanto finché il Consiglio federale mantiene in vigore lo statuto S. Attualmente il Consiglio federale ha deciso di non revocare lo statuto S fino al 4 marzo 2028.

Che cosa cambia nella pratica

  • L’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza restano accessibili; le condizioni concrete sono stabilite dal Cantone.
  • I diritti in materia di attività lucrativa restano gli stessi previsti per le persone con statuto S.
  • I soggiorni in Ucraina sono limitati a un massimo di 15 giorni ogni 6 mesi.
  • Per il cambiamento di Cantone si applicano le regole del normale permesso B: la persona non deve essere disoccupata e non devono sussistere motivi di revoca del permesso.

Il termine di cinque anni sarà calcolato individualmente

Le prime persone che hanno ottenuto lo statuto S nella primavera del 2022 raggiungeranno i cinque anni nella primavera del 2027. Il permesso B non sarà però rilasciato contemporaneamente a tutte le persone con statuto S: contano la data individuale e la continuità del soggiorno in Svizzera.

Il caso di rigore è un altro meccanismo

Separatamente la SEM ha spiegato la possibilità di ottenere un permesso B per caso di rigore. È una procedura individuale secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge sull’asilo. Il permesso può essere rilasciato dal Cantone competente con il benestare della SEM se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  • dalla presentazione della domanda di statuto S la persona si è trattenuta in Svizzera con lo statuto S per almeno cinque anni complessivi;
  • il luogo di soggiorno della persona era sempre noto alle autorità;
  • a causa dell’integrazione avanzata sussiste un grave caso di rigore personale;
  • non sussistono motivi di revoca del permesso secondo l’articolo 62 capoverso 1 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
  • la persona è stata identificata conformemente all’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).

La domanda per caso di rigore va presentata personalmente all’autorità cantonale della migrazione competente, insieme ai documenti giustificativi necessari.

Il caso di rigore non va confuso con il permesso B dopo cinque anni di statuto S secondo l’articolo 74. Per questi due meccanismi valgono regole e presupposti diversi.

B da rifugiato, permesso F e via verso il C

Negli statuti umanitari non bisogna confondere i rifugiati riconosciuti con permesso B e le persone con permesso F. Per il futuro permesso C e per la naturalizzazione si tratta di percorsi diversi.

SituazioneCome funzionaChe cosa conta per i termini
Rifugiato riconosciuto con permesso BDopo il riconoscimento la persona ha diritto a un B nel Cantone di residenza. Il permesso è di regola rilasciato per un anno e prorogato finché sussistono i presupposti della qualità di rifugiato.Dopo 10 anni di soggiorno legale è possibile un permesso C, se sono soddisfatti i criteri d’integrazione e non sussistono motivi di revoca. In caso di ottima integrazione si può presentare domanda dopo 5 anni.
Permesso F e poi BIl permesso F è un’ammissione provvisoria, non un normale B. In seguito la persona può chiedere un B secondo regole specifiche.Per la naturalizzazione gli anni con F contano solo a metà, mentre quelli con B o C contano pienamente. I soggiorni con N o L non contano per la naturalizzazione.
Statuto S e B dopo 5 anniNon è un normale B di lavoro o familiare: è legato al regime della protezione provvisoria.Per la naturalizzazione lo statuto S non conta secondo il diritto vigente. Per il permesso C dopo un eventuale B la prassi ufficiale deve ancora essere chiarita.

In parole semplici: se una persona è stata ufficialmente riconosciuta come rifugiata e ha ottenuto un permesso B, il suo percorso verso il C segue di regola la logica del B. Se una persona ha vissuto per anni con un permesso F, il percorso verso uno statuto più stabile è di solito più lungo: prima occorre passare al B e solo dopo si può proseguire.

Statuto S, permesso C e naturalizzazione

Qui vanno distinte due questioni diverse: la via verso il permesso C e la durata del soggiorno richiesta per la naturalizzazione ordinaria.

Attualmente, per la naturalizzazione, gli anni con lo statuto S non contano ai fini della durata di soggiorno federale richiesta per la naturalizzazione ordinaria. Secondo le regole vigenti, il soggiorno con permesso B o C conta pienamente, quello con permesso F solo a metà. Lo statuto S non figura nell’elenco dei permessi computabili.

Per il permesso C la situazione è più complessa: non esistono ancora regole ufficiali definitive su come il futuro B successivo allo statuto S influenzerà la via verso il C. Per questo è meglio non fare promesse: al momento si sa soltanto che il B dopo cinque anni di protezione provvisoria sarà limitato al momento della revoca di tale protezione.

Che cosa dà il B nella pratica

  • il diritto di vivere in Svizzera per la durata di validità del permesso;
  • la possibilità di lavorare, se ciò corrisponde al tipo di permesso e alle condizioni del suo rilascio;
  • maggiore prevedibilità per l’affitto, le questioni bancarie e la pianificazione a lungo termine, ma non la garanzia automatica di restare per sempre;
  • in alcuni casi una via verso il permesso C, se sono soddisfatti i requisiti di durata del soggiorno, integrazione, lingua, indipendenza finanziaria e assenza di infrazioni gravi.

Corsi di lingua e programmi d’integrazione

Le persone con statuto S hanno già accesso alle misure cantonali d’integrazione. I programmi concreti, i livelli dei corsi, le modalità d’iscrizione e il finanziamento dipendono dal Cantone e dal servizio responsabile.

La SEM non comunica che il B speciale fondato sullo statuto S estenda automaticamente il diritto ai corsi di lingua o garantisca il finanziamento di un determinato livello. L’accesso ai livelli B1/B2, alla lingua professionale o alla preparazione agli studi va quindi valutato secondo le regole del programma cantonale concreto e non soltanto secondo la lettera del permesso.

Aiuto sociale per il B fondato sullo statuto S

La SEM conferma espressamente il diritto all’aiuto sociale e al soccorso d’emergenza per la persona con un permesso B rilasciato in base allo statuto S, se tale sostegno è necessario.

Le condizioni di concessione e l’importo dell’aiuto sono disciplinati dalla legislazione del Cantone competente e possono variare da Cantone a Cantone. La nuova spiegazione della SEM non consente di affermare che, dopo aver ottenuto un simile B, la persona passi automaticamente alle aliquote ordinarie dell’aiuto sociale o riceva prestazioni più elevate.

Miti sul permesso B

«Il permesso B è quasi un permesso C.»

No. Il permesso B è temporaneo e può essere legato a condizioni. Il permesso C è il permesso di domicilio.

«Tutti i permessi B sono uguali.»

No. Un B può essere di lavoro, familiare, per studio, umanitario oppure legato alla protezione provvisoria. Condizioni, durate e rischi sono diversi.

«Se si ha un B, verrà sicuramente prorogato.»

No. Il permesso viene prorogato solo se la persona continua a soddisfare le condizioni di soggiorno e non sussistono motivi di rifiuto o di revoca.

«Dopo alcuni anni con il B si ottiene automaticamente il C.»

No. Per il permesso C contano la durata del soggiorno, il tipo di permesso, l’integrazione, la lingua, la situazione finanziaria, l’assenza di infrazioni gravi e le regole concrete della vostra categoria.

«Se si perde il lavoro, il B viene tolto subito.»

Non necessariamente. Le autorità considerano il motivo del permesso, la durata del soggiorno, la causa della perdita del lavoro, la ricerca di un nuovo impiego, la situazione finanziaria, la famiglia e l’integrazione. Ma il rischio per la proroga può essere reale.

«Il permesso B dà sempre piena libertà di cambiare Cantone o datore di lavoro.»

No. Per alcune categorie le regole sono più flessibili, per altre il cambiamento di Cantone o di datore di lavoro può richiedere un’autorizzazione o un nuovo esame delle condizioni.

Per esempio, se una persona riceve l’aiuto sociale, il nuovo Cantone può valutare separatamente il trasferimento. Se il B è stato rilasciato per la formazione, un cambiamento di Cantone dovuto a una nuova università o a un nuovo programma può richiedere una verifica dello scopo formativo e del finanziamento.

FAQ

Il permesso B dà il diritto di lavorare?

In molti casi sì, ma le regole dipendono dal tipo di B. Un B di lavoro è legato all’impiego, mentre un B per studio può avere limitazioni.

Si può perdere il permesso B?

Sì. Il permesso può non essere prorogato o essere revocato se viene meno il motivo del soggiorno, in caso di gravi violazioni della legge o se la persona non soddisfa più le condizioni del permesso.

Tutti i titolari di un B possono passare al permesso C?

No. Il passaggio non è automatico. Contano il tipo di permesso, la durata del soggiorno, l’integrazione, la lingua, la situazione finanziaria e l’assenza di infrazioni gravi.

Nella maggior parte dei casi un B di lavoro, un B familiare o il B di una persona rifugiata riconosciuta possono portare al permesso C secondo le regole generali. Il B per studio segue però una logica particolare: gli anni di formazione possono essere computati in modo diverso rispetto a un normale soggiorno di lunga durata.

Per il permesso F il percorso è diverso: l’F non è un permesso B e per la naturalizzazione gli anni con F contano solo a metà. Per lo statuto S, secondo le regole vigenti, gli anni S non contano per la naturalizzazione ordinaria, mentre per un futuro permesso C dopo un eventuale B servono ulteriori spiegazioni ufficiali.

Fonti ufficiali

Fedlex, legge sugli stranieri e la loro integrazione, art. 33 LStrI: Permesso di dimora

Fedlex, legge sull’asilo, art. 74 LAsi: Disciplinamento delle condizioni di residenza

Fedlex, legge sull’asilo, art. 14 cpv. 2: Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri (caso di rigore)

Fedlex, legge sugli stranieri e la loro integrazione, art. 62 e 96: Motivi di revoca ed esercizio del potere di apprezzamento

Fedlex, OASA, art. 31 cpv. 2: Grave caso di rigore personale e identificazione

SEM, direttive sulla legge sugli stranieri e la loro integrazione (documento «Direttive e commenti LStrI»): Direttive settore degli stranieri

SEM, informazioni per le persone arrivate dall’Ucraina, aggiornate il 09.06.2026: Aiuto all’Ucraina: domande e risposte

Consiglio federale, 08.10.2025: Nessuna revoca dello statuto di protezione S

ch.ch, portale ufficiale della Svizzera: Trasloco in Svizzera

SEM, panoramica dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente (opuscolo «Kurzinformationen: Anerkannte Flüchtlinge — Ausweis B / Vorläufig aufgenommene — Ausweis F»): Pubblicazioni della SEM

SEM, permesso F: Permesso F (stranieri ammessi provvisoriamente)

SEM, naturalizzazione ordinaria: La naturalizzazione ordinaria

SEM, aiuto sociale e conseguenze per il permesso: FAQ Soggiorno e criteri d’integrazione — percezione dell’aiuto sociale

Cantone di Zurigo, sostegno alle persone con statuto S: Unterstützungsleistungen Ukraine-Hilfe (ted.)

SEM, Programma S e accesso alle misure cantonali d’integrazione: Programma S

Cantone di Zurigo, corsi di lingua e offerte d’integrazione per le persone con statuto S: Deutschkurse & Integrationsangebote (ted.)

SEM, naturalizzazione ordinaria e permessi computabili: La naturalizzazione ordinaria

Permesso B in Svizzera: significato e differenze dallo statuto S