Autorità parentale, alimenti e divorzio
Autorità parentale congiunta, luogo di vita del figlio, contributi di mantenimento e aiuto all’incasso, divorzio in Svizzera e ruolo dell’APMA.
Questa pagina illustra le regole di base del diritto di famiglia svizzero per situazioni interne al Paese. Nei casi con un legame con un altro Stato, la competenza, il diritto applicabile nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sono determinati dal diritto internazionale privato; fatevi consigliare sulla vostra situazione concreta.

Autorità parentale e luogo di vita del figlio
- l’autorità parentale è il diritto di prendere le decisioni importanti riguardanti il figlio: luogo di vita, formazione e questioni mediche;
- nel matrimonio l’autorità parentale è automaticamente congiunta e il divorzio di per sé non la fa cessare;
- i genitori non sposati costituiscono l’autorità congiunta con una dichiarazione all’ufficio dello stato civile o all’APMA; in mancanza di accordo, un genitore può rivolgersi all’APMA;
- la custodia di fatto determina con chi il figlio vive quotidianamente; può spettare a un solo genitore anche se l’autorità parentale è congiunta;
- in caso di autorità parentale congiunta occorrono il consenso dell’altro genitore o una decisione del giudice o dell’APMA se il nuovo luogo di vita del figlio è all’estero o se un trasloco all’interno della Svizzera incide in modo determinante sull’esercizio dell’autorità parentale e sulle relazioni personali.
Contributi di mantenimento
- l’importo del mantenimento del figlio è stabilito dal giudice o da una convenzione dei genitori approvata dall’autorità; si tiene conto dei bisogni del figlio e delle possibilità di entrambi i genitori;
- se il mantenimento non viene pagato, ogni Cantone dispone di un servizio di incasso: per il mantenimento dei figli il suo aiuto è gratuito — dai solleciti al debitore fino all’esecuzione forzata;
- molti Cantoni possono anticipare in tutto o in parte gli alimenti non pagati; condizioni e importi sono cantonali — rivolgetevi al vostro Comune;
- se il debitore vive all’estero, in particolare in Ucraina, l’incasso è più difficile — chiedete una consulenza giuridica nel vostro Cantone.
Divorzio e separazione
- la possibilità di chiedere il divorzio in Svizzera dipende dal domicilio, dalla cittadinanza e dalle regole del diritto internazionale privato; il solo fatto di vivere in Svizzera o di essersi sposati in Ucraina non dà una risposta automatica — verificate la competenza prima di inoltrare la domanda;
- il divorzio su richiesta comune è la via più semplice: i coniugi depositano insieme la richiesta e una convenzione su figli, beni e mantenimento;
- si può anche vivere separati senza divorziare; il giudice o una convenzione disciplinano il mantenimento e le questioni relative ai figli durante la separazione;
- per il riconoscimento di un divorzio svizzero in Ucraina informatevi presso il consolato ucraino — si veda Ambasciata e servizi consolari;
- se il reddito non basta per un avvocato, in tribunale si può chiedere il gratuito patrocinio; un primo orientamento lo danno i servizi cantonali di consulenza giuridica.
L’APMA e la protezione del minore
L’APMA (autorità di protezione dei minori e degli adulti, in tedesco KESB) è l’autorità cantonale di protezione dei minori e degli adulti. Approva le convenzioni sul mantenimento, decide le controversie sull’autorità parentale al di fuori di un divorzio e interviene quando il bene del minore è in pericolo. Un contatto con l’APMA — in un senso o nell’altro — non è una sanzione: iniziate con un colloquio e spiegazioni scritte, se necessario con un sostegno legale.
In caso di violenza domestica chiamate immediatamente la polizia al 117. I consultori cantonali di aiuto alle vittime consigliano gratuitamente e in modo confidenziale.
Domande frequenti
Una decisione ucraina sugli alimenti vale in Svizzera?
Le decisioni straniere possono essere riconosciute ed eseguite, ma si tratta di una procedura giuridica a sé stante. Rivolgetevi con il testo della decisione al servizio cantonale di incasso o a una consulenza giuridica. Per l’incasso internazionale verificate presso l’Ufficio federale di giustizia se è applicabile una convenzione internazionale e quale autorità è competente; non tutte le vie sono aperte per ogni Stato.
Posso andare in Ucraina con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore?
Un breve viaggio all’estero non è un cambiamento del luogo di vita. Se occorra un consenso separato dell’altro genitore dipende dall’autorità parentale, dagli accordi o dalle decisioni sulle relazioni personali e dalle regole dei Paesi di destinazione e di transito. Se il figlio viaggia con un solo genitore, è raccomandato disporre di un consenso scritto dell’altro. In presenza di conflitti tra i genitori o del rischio di mancato rientro del figlio, chiedete una consulenza giuridica prima della partenza. Per un trasferimento definitivo all’estero, in caso di autorità parentale congiunta occorrono il consenso dell’altro genitore o una decisione del giudice o dell’APMA; un trasferimento o un mancato rientro illecito del figlio può avere le conseguenze di un rapimento internazionale di minori.
Il padre del bambino è rimasto in Ucraina e non paga gli alimenti. Che cosa devo fare?
Presentate i documenti al servizio cantonale di incasso e informatevi presso il Comune sulle condizioni dell’anticipo degli alimenti. Se non esiste ancora una decisione sul mantenimento, chiarite dapprima con il servizio cantonale o con una consulenza giuridica quale tribunale o quale autorità sia competente. L’incasso internazionale dipende dalle circostanze del caso e dalle convenzioni applicabili.
Fonti e link utili
- ch.ch: autorità parentale
- ch.ch: come divorziare
- ch.ch: gli effetti del divorzio — mantenimento, aiuto all’incasso e anticipi.
- Ufficio federale di giustizia: diritto internazionale privato — competenza, diritto applicabile e riconoscimento delle decisioni.
- Ufficio federale di giustizia: obbligazioni alimentari internazionali — condizioni e autorità competenti per l’incasso internazionale.
- Ufficio federale di giustizia: autorità parentale e luogo di residenza del figlio — le condizioni dell’art. 301a CC per un trasloco.
- DFAE: viaggi di minorenni e consenso scritto raccomandato
- Ufficio federale di giustizia: rapimento internazionale di minori e diritto di visita